Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, così come modificato dal d.lgs.97/2016, riordina la disciplina sugli obblighi per le pubbliche amministrazioni di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni e detta le regole di presentazione dei dati sui siti istituzionali.
Il sito istituzionale del Tribunale di Udine garantisce in via esclusiva l'adempimento degli obblighi relativi alla trasparenza previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33.
La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.
La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni sul segreto di Stato, d'ufficio, e statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino. In particolare, i dati personali pubblicati sono «riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (direttiva comunitaria 2003/98/CE e d.lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali».
Le disposizioni sulla trasparenza contribuiscono a definire il livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche anche ai fini di prevenzione e contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.
Il 23 giugno 2016, è entrato in vigore il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.132 del 8-6-2016), che ha apportato rilevanti modifiche in tema di obblighi di pubblicazione per le finalità di trasparenza e in tema di diritto di accesso civico.
Le presenti note legali corrispondono in larga misura a quelle del sito www.giustizia.it del Ministero della Giustizia, dal quale sono state tratte, modificando quanto strettamente necessario a renderle compatibili con l’attività del Tribunale.
In questa sezione vengono pubblicati i documenti e i dati principali relativi alle attività soggette ad obbligo di trasparenza del Tribunale Ordinario di Udine.
Legislazione
D.lgs. 33/2013
D.lgs. 150/2009
L. 69/2009
D.lgs. 165/2001
Gli obblighi di pubblicazione degli atti relativi alla contrattualistica pubblica rispondono al principio comunitario di garanzia della massima trasparenza e diffusione degli stessi al fine della più ampia partecipazione possibile di operatori economici alle procedure ad evidenza pubblica.
In materia di contratti pubblici la disciplina generale della pubblicità degli atti si rinviene dal combinato dispostodell’art.37 D.Lgs 33/2013 e dell’art 29 D.Lgs 50/2016.
SITO INTERNET CONTRATTI STIPULATI
Si informa che, ai sensi del D.Lgs. 33/2013, i dati relativi a tuttii contratti stipulati da questo Ufficio sono pubblicati, a cura del Ministero della Giustizia, sul sito: